Descrizione
SCADENZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO
ACCONTO
Il termine per il pagamento dell'acconto per le fattispecie ancora soggette a tassazione è fissato al 16 giugno, esclusivamente tramite F24.
Il termine per il pagamento dell'acconto per le fattispecie ancora soggette a tassazione è fissato al 16 giugno, esclusivamente tramite F24.
SALDO
Il termine per il pagamento dell'acconto per le fattispecie ancora soggette a tassazione è fissato al 16 dicembre, esclusivamente tramite F24
Il termine per il pagamento dell'acconto per le fattispecie ancora soggette a tassazione è fissato al 16 dicembre, esclusivamente tramite F24
Codice catastale COMUNE DI LUZZARA: E772
Non sono dovuti versamenti per importi uguali o inferiori a Euro 12,00 per singolo anno d’imposta.
Le aliquote IMU relative all'anno 2024 restano invariate rispetto all'anno precedente - Riferimento Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 07/03/2022.
COMODATI a PARENTI I° GRADO IN LINEA RETTA
La base imponibile IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio inoltre si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9; ai fini dell’applicazione della riduzione del 50% della base imponibile, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU 2018, di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
La base imponibile IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio inoltre si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9; ai fini dell’applicazione della riduzione del 50% della base imponibile, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU 2018, di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
La riduzione del 50% è prevista anche in caso di comproprietà dell’immobile concesso in comodato ma NON l’aliquota agevolata che può essere applicata solo nel caso in cui il comodatario non abbia nessun diritto reale.
CALCOLO IMU (Software Anutel)
Il Comune di Luzzara mette a disposizione dei contribuenti uno strumento per il calcolo della NUOVA IMU e per la compilazione del F24 per il pagamento.
Si declina qualsiasi tipo di responsabilità per errori nella determinazione della NUOVA MU e compilazione di modelli con l'utilizzo dell'applicativo.
PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IMU
Con la dichiarazione IMU il contribuente mette a conoscenza il Comune di quelle variazioni, oggettive o soggettive, da cui consegue un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
La dichiarazione non deve essere presentata quando le variazioni sono relative ad eventi conoscibili dal Comune in quanto rilevabili dalle banche dati dell’Agenzia delle Entrate o dell’Anagrafe comunale.
Per conoscere i casi per cui deve essere presentata la dichiarazione IMU è necessario fare riferimento alle istruzioni per la compilazione del modello, approvate il 30 ottobre 2012.
La dichiarazione dovrà essere presentata al Comune di Luzzara – Ufficio Tributi, oppure spedita tramite raccomandata al medesimo ufficio, oppure inviata tramite posta elettronica certificata, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le variazioni. Per l’invio tramite posta elettronica certificata occorre utilizzare la casella di posta istituzionale del Comune: segreteria@comune.luzzara.re.legalmail.it
La dichiarazione IMU avrà effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati.
Con Deliberazione di Giunta n.136 del 05/12/2022 sono stati stabiliti i valori orientativi medi venali minimi in comune commercio delle aree fabbricabili situate nel Comune di Luzzara per l’anno 2022, utilizzabili ai fini del calcolo dell'imposta IMU.
Deliberazione di Giunta n.100 del 29/08/2022 ( Atto di indirizzo in merito alla determinazione del valore delle aree edificabili che per effetto della lr n. 24/2017 “disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio” non possono piu' essere attuate )
Ai fini del pagamento del tributo IMU, i terreni ricadenti nella delibera suddetta devono essere considerati aree fabbricabili in quanto inserite nello strumento urbanistico: tuttavia, vista l'attuale impossibilità di sviluppo delle stesse, il valore su cui versare l'IMU va individuato nel Valore Agricolo Medio agricolo (VAM) risultante dal BUR.ER (bollettino ufficiale Emilia Romagna - Provincia Reggio Emilia
Deliberazione di Giunta n.100 del 29/08/2022 ( Atto di indirizzo in merito alla determinazione del valore delle aree edificabili che per effetto della lr n. 24/2017 “disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio” non possono piu' essere attuate )
Ai fini del pagamento del tributo IMU, i terreni ricadenti nella delibera suddetta devono essere considerati aree fabbricabili in quanto inserite nello strumento urbanistico: tuttavia, vista l'attuale impossibilità di sviluppo delle stesse, il valore su cui versare l'IMU va individuato nel Valore Agricolo Medio agricolo (VAM) risultante dal BUR.ER (bollettino ufficiale Emilia Romagna - Provincia Reggio Emilia
NORMATIVA E PRASSI DI RIFERIMENTO:
Normativa IMU in vigore dal 01/01/2014
D.Lgs. 504/1992 (solo per gli articoli richiamati per l'IMU)
Normativa e prassi di riferimento
- Normativa IMU in vigore dal 01/01/2014
- D.Lgs. 504/1992 (solo per gli articoli richiamati per l'IMU)
- Come si calcola la base imponibile IMU
Regolamenti
Modulistica
- Dichiarazìone IMU - modello e istruzioni
- Dichiarazione IMU-TASI enti non commerciali
- Dichiarazione IMU abitazione locata a canone concertato
- Istruzioni ravvedimento operoso
- Dichiarazione Inagibilità/Inabitabilità
- Dichiarazione Comodato d'uso gratuito
- Cessazione comodato d'uso gratuito
- Richiesta Rimborso IMU
- Richiesta rateizzazione avvisi di accertamento IMU - TASI
Rendite Catastali
Dipartimento delle Finanze - consultazione regolamenti ed aliquote
All'interno del sito internet del Dipartimento delle Finanze puoi consultare le delibere di approvazione delle aliquote comprensivo delle aliquote ed anche i regolamenti e le delibere approvative o modificative dei regolamenti. I documenti possono essere scaricati in formato PDF