Comunicazione cessione di fabbricato *

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A Domanda

Descrizione


Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato.
Non è più dovuta la comunicazione di "cessione di fabbricato" relativamente ai contratti di compravendita, locazione e di comodato soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso..
-L'art. 5 del D.L 70/2011 prevede che per semplificare le procedure di trasferimento dei beni immobili, la registrazione dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o diritti immobiliari assorbe l'obbligo previsto dall'art. 12 D.L n.59/1978;
L'art. 2 del D.L 79/2012 prevede che la registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso assorbe l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 12 D.L n. 59/1978.
La legge lascia intatto l'obbligo di comunicazione solo nel caso in cui "venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto , anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso".
Provvedimento sostituibile con una dichiarazione dell'interessato No

A chi è rivolto

Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato.  Non è più dovuta la comunicazione  di "cessione di fabbricato" relativamente ai contratti di compravendita, locazione e di comodato soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso. -L'art. 5 del D.L 70/2011 prevede che per semplificare le procedure di trasferimento  dei beni immobili, la registrazione dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o diritti immobiliari assorbe l'obbligo previsto dall'art. 12 D.L n.59/1978; <br> L'art. 2 del D.L 79/2012 prevede che la registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso assorbe l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 12 D.L n. 59/1978. La legge lascia intatto l'obbligo di comunicazione solo nel caso in cui "venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto , anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso".

Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato. 
Non è più dovuta la comunicazione  di "cessione di fabbricato" relativamente ai contratti di compravendita, locazione e di comodato soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso. -L'art. 5 del D.L 70/2011 prevede che per semplificare le procedure di trasferimento  dei beni immobili, la registrazione dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o diritti immobiliari assorbe l'obbligo previsto dall'art. 12 D.L n.59/1978; <br> L'art. 2 del D.L 79/2012 prevede che la registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso assorbe l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 12 D.L n. 59/1978. La legge lascia intatto l'obbligo di comunicazione solo nel caso in cui "venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto , anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso".

Come fare

Rivolgersi all'ufficio titolare del procedimento

Rivolgersi all'ufficio titolare del procedimento

Cosa serve

Rimane l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 7 D.Lgs 286/1998 per le cessioni a favore di cittadini extracomunitari, indipendentemente dalla registrazione del contratto. (Dichiarazione di ospitalità in favore di cittadino extracomunitario)

Rimane l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 7 D.Lgs 286/1998 per le cessioni a favore di cittadini extracomunitari, indipendentemente dalla registrazione del contratto. (Dichiarazione di ospitalità in favore di cittadino extracomunitario)

Cosa si ottiene

Chiunque, persona fisica o giuridica, pubblica o privata, ceda ad altri, a qualunque titolo e per un periodo <b>superiore ad un mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso, qualunque ne siano il tipo e le condizioni ( fabbricati civili, commerciali, industriali, urbani o rustici, integri o semidistrutti, ultimati o in costruzione, ecc.) ed a qualunque uso ( abitazione, negozio, ufficio, garage, capannone ecc.) essi siano destinati o di fatto adibiti.La comunicazione deve essere presentata anche nel caso di:- cessione dell’immobile  a qualunque titolo, ad uso esclusivo, a parenti stretti, incluso subentro per  decesso  dell’intestatario- cessionario che si trasferisce altrove lasciando il godimento esclusivo dell’immobile ai conviventi       (tra cui individua il nuovo cessionario)-immobile acquistato e poi ceduto a terzi a qualsiasi titolo : occorre presentare due denunce, una da parte del venditore e l’altra da parte dell’acquirente cessionario.Se il cessionario è cittadino extracomunitario con godimento esclusivo dell'immobile  occorre presentare anche la dichiarazione di ospitalità ex art. 7 D.Lgs. 286/98.  

Chiunque, persona fisica o giuridica, pubblica o privata, ceda ad altri, a qualunque titolo e per un periodo <b>superiore ad un mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso, qualunque ne siano il tipo e le condizioni ( fabbricati civili, commerciali, industriali, urbani o rustici, integri o semidistrutti, ultimati o in costruzione, ecc.) ed a qualunque uso ( abitazione, negozio, ufficio, garage, capannone ecc.) essi siano destinati o di fatto adibiti.
La comunicazione deve essere presentata anche nel caso di:
- cessione dell’immobile  a qualunque titolo, ad uso esclusivo, a parenti stretti, incluso subentro per  decesso  dell’intestatario
- cessionario che si trasferisce altrove lasciando il godimento esclusivo dell’immobile ai conviventi       (tra cui individua il nuovo cessionario)
-immobile acquistato e poi ceduto a terzi a qualsiasi titolo : occorre presentare due denunce, una da parte del venditore e l’altra da parte dell’acquirente cessionario.
Se il cessionario è cittadino extracomunitario con godimento esclusivo dell'immobile  occorre presentare anche la dichiarazione di ospitalità ex art. 7 D.Lgs. 286/98.
 
Tempi e scadenze

La comunicazione va effettuata entro 48 ore dalla consegna dell'immobile.

2022 04 gen

Apertura iscrizioni

2022 04 feb

Termine presentazione domande

2022 02 mar

Pubblicazione graduatorie

2022 02 apr

Perfezionamento domande

Validità documenti rilasciati


La cessione di fabbricato è valida per il periodo di tempo di cessione del fabbricato

Costi

Nessuna

Ulteriori informazioni

Note

Rimane l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 7 D.Lgs 286/1998 per le cessioni a favore di cittadini extracomunitari, indipendentemente dalla registrazione del contratto. (Dichiarazione di ospitalità in favore di cittadino extracomunitario) Modalità con le quali gli interessati possono ottenere informazioni relative ai procedimenti in corso: rivolgersi all'ufficio titolare del procedimento

Riferimenti normativi

-Art. 12 D.L. 59/1978 convertito in L. 191/1978;
- art. 5 D.L 720/2011;
- art. 2 D.L 79/2012.

Ufficio responsabile
Ufficio Relazioni col Pubblico (URP) , anagrafe, protocollo, leva

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Ultimo aggiornamento: 24 Luglio 2024, 18:15