Descrizione
Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato.
Non è più dovuta la comunicazione di "cessione di fabbricato" relativamente ai contratti di compravendita, locazione e di comodato soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso..
-L'art. 5 del D.L 70/2011 prevede che per semplificare le procedure di trasferimento dei beni immobili, la registrazione dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o diritti immobiliari assorbe l'obbligo previsto dall'art. 12 D.L n.59/1978;
L'art. 2 del D.L 79/2012 prevede che la registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso assorbe l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 12 D.L n. 59/1978.
La legge lascia intatto l'obbligo di comunicazione solo nel caso in cui "venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto , anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso".